In questi “strani” periodi di crisi di liquidità ci si trova spesso obbligati a dover ricorrere ad un legale di fiducia per vedersi onorare le proprie fatture. L’economia non si ferma, per sua natura và avanti. Il problema è che la stessa è alimentata dal denaro che volente o nolente deve esserci ma soprattutto deve girare, altrimenti l’economia, che è appunto abituata a guardare sempre in avanti, prosegue il suo cammino ma a tentoni, prendendo botte da orbi a destra e a sinistra. Tradotto, chi prende le botte sono proprio gli attori economici, imprenditori e liberi professionisti che si fanno artefici della economia pur nelle difficoltà finanziarie appena evidenziate. Malgrado tutto, però, non si lavora gratis et amore dei: chi esegue lavori ha a sua volta necessità finanziarie da onorare, una impresa da portare avanti, uno studio da gestire e, W l’Italia, senza soldi le messe forse si cantano pure ma i risultati sono quelli che poi abbiamo sotto gli occhi nel nostro quotidiano.
Dunque, tornando a bomba, proprio per questi motivi, gli avvocati hanno davvero un bel da fare quando vengono incaricati da un creditore (sia esso impresa o professionista) per la riscossione del proprio credito, ergo del frutto del proprio lavoro!!!…la coperta è semrpe troppo corta……
Non sono un tecnico “legale” ma vedo sempre più spesso atti di citazione intimati dinanzi al giudice di pace, a mezzo dei quali i creditori chiedono le loro spettanze economiche ai rispettivi debitori. Più di una volta mi è capitato che l’atto di citazione prevedesse che, la parcella emessa dall’avvocato al creditore, fosse onorata dal debitore (come appunto prescritto nell’atto di transazione): quest’ultimo dunque è obbligato, oltre al pagamento della fattura oggetto della transazione, anche delle spese e competenze legali maturate, comprensive di cassa forense di previdenza e di ritenuta di acconto.
Perfetto, raccontare la storiella va bene ma poi la stessa deve essere messa nero su bianco e qui il dottore commercialista vede proprio i sorci verdi……
Nella fattispecie l’avvocato, difensore del creditore, dovrà emettere fattura al proprio cliente (il creditore) vittorioso della transazione. Nella stesa parcella dovrà essere evidenziato che il pagamento avviene con danaro fornito dal soccombente della transazione (il debitore). Ok, ma l’iva?? Non lasciamola sola, vi prego!! Abbiamo infatti considerato solo l’onorario imponibile, la cassa previdenza e la ritenuta d’acconto…….ma l’iva?? Chi pagherà mai l’iva??? Infatti se il cliente vittorioso è soggetto titolare di partita iva (impresa o professionista) questi avrà diritto a detrarre e, dunque recuperare, l’iva addebitata in fattura dal proprio avvocato. Dunque, riceverà dalla parte soccombente (ma solo nel caso in cui questi non sia soggetto iva) il rimborso delle spese legali, comprensive di cassa di previdenza e ritenuta di acconto, il tutto però al netto dell’iva. se così nno fosse, infatti, il creditore rischierebbe di guadagnare due volte l’iva: una prima volta detraendosi l’importo indicato nella fattura dell’avvocato e, la seconda volta, ricevendo tale importo dal debitore, parte soccombente della transazione.
Dal canto suo il creditore riverserà al proprio difensore tali importi, incluso l’iva (che ricordiamo non deve dunque ricevere dal debitore ma che potrà poi recuperare, detraendola in sede di liquidazione periodica) e verserà la ritenuta di acconto a mezzo modello F24. Il passaggio di questi importi dal debitore al creditore avverrà mediante l’emissione di una fattura esente articolo 15 DPR 633/72 (appunto a titolo di rimborso spese!!??).
Che fiatone, ma è più semplice di quanto possa essere complicato spiegarlo. Mi sono costruito anche i relativi mastrini (ve li risparmio) ed effettivamente l’operazione è neutra ai fini iva (per il creditore), con l’onere economico che ricade sulla parte soccombente della transazione, appunto il debitore.