Le perdite su crediti: ultimi chiarimenti dalla Circolare 14/E del 4 Giugno 2014

La disciplina fiscale della deducibilità delle perdite su crediti dagli elementi positivi di bilancio, negli ultimi 24 mesi, ha subito una vera e propria rivoluzione.

Il DL 83/2012, convertito nella Legge di stabilità 2013, ha dapprima modificato l’articolo 101 comma 5 del Tuir, inserendo il concetto degli “elementi certi e precisi” ai fini della qualificazione di costi deducibili fiscalmente e derivanti da perdite su crediti. In proposito ricordiamo brevemente che gli elementi certi e precisi si riassumono in due aspetti: il primo quantitativo, riferito al valore unitario dei singoli crediti ed un secondo, temporale, riferito al periodo di scadenza del credito. Per quanto riguarda il primo aspetto si parla di crediti di “modesto ammontare” quando il valore unitario degli stessi non superi € 2.500,00 per le imprese di piccole dimensioni ed € 5.000,00 per le imprese di grandi dimensioni; ove per imprese di piccole dimensioni si considerano tutte quelle imprese che non superano un volume d’affari di € 100.000.000,00, mentre per imprese di grandi dimensioni si considerano tutte le imprese con volume di affari superiore ad € 100.000.000,00. Per quanto invece al secondo aspetto, quello temporale, in entrambi i casi, deve trattarsi di crediti la cui scadenza di pagamento è decorsa da almeno sei mesi.

Un significativo punto di svolta nella disciplina fiscale delle perdite su crediti si è invece avuto con la Legge 147/2013, meglio nota come Legge di stabilità 2014. In essa è stato ulteriormente integrato l’articolo 101 comma 5 del TUIR, ampliando il concetto degli elementi certi e precisi, includendo negli stessi non solo i crediti di modesta entità come in precedenza qualificati, ma facendovi ricomprendere in tale categoria tutti quelli contemplati dal nuovo OIC 15. In tal modo, nel trattamento delle perdite su crediti, la disciplina fiscale tende in parte ad appiattirsi alla disciplina civilistica.

Tale chiarimento giunge anche dalla Circolare 14/E del 4 Giugno 2014, la quale riprende quanto già chiarito dell’OIC 15, per cui il credito potrà esser cancellato dal bilancio in tutti quei casi in cui venga meno il diritto a ricevere flussi finanziari dal debitore o, nel caso in cui tale diritto venga trasferito in capo a terzi, con la condizione però che si trasferiscano anche tutti i rischi connessi al credito ceduto.

Ecco dunque che in tali fattispecie rientreranno certamente le cessioni di credito pro-soluto. In tal caso il cedente, non rispondendo della solvibilità del debitore ceduto, trasferisce anche tutti i rischi connessi all’esistenza del credito stesso, per cui potranno certamente essere annoverati quale perdite su crediti deducibili per il calcolo del reddito imponibile ai fini fiscali. Potrà inoltre essere considerata perdita su crediti la fattispecie della “transazione con il debitore”. In tale ultimo caso sarà però necessario giustificare l’atto di transazione, ond’evitare poi che in sede di verifica l’Agenzia delle entrate possa eccepire la non economicità dell’operazione, paventandola alla stregua di un atto di liberalità e non di mera necessità dovuta alle difficoltà finanziarie del debitore. Infine anche la rinuncia al credito potrà essere annoverata fra le perdite su crediti laddove ad esempio tale rinunzia scaturisca da mere motivazioni commerciali, dovute ad esempio al mantenimento di buoni rapporti con il proprio cliente-debitore (in tal senso anche la Sentenza della Cassazione del 02/05/2013, n.10256).

Oltre a tali casi, numerosi altri potranno aversene ma comunque con la necessità che le tipologie delle perdite su crediti siano sempre la conseguenza di un processo valutativo e non puramente estintivo, dai quali possa inoltre desumersi lo stato di insolvenza del debitore, per il quale la consistenza del suo patrimonio non risulta essere capiente per onorare il debito, con la connessa conseguenza che qualunque azione di recupero del credito comporti costi superiori ai benefici che se ne potrebbero ritrarre.