La delega fiscale e la tax compliance

Tra le trenta tematiche individuate dal vice ministro al MEF, Luigi Casero, tali da permettere l’attuazione della delega fiscale per il tramite della messa a punto dei decreti delegati, vi sono dei macro interventi di riorganizzazione del fisco, fra cui vi rientrano:
   1) Razionalizzazione dell’accertamento;
    2) Abuso del diritto;
   3) Revisione delle sanzioni e del contenzioso;
   4) Sfoltimento delle tax-expenditures.
Con riferimento all’aspetto sanzionatorio, proprio l’articolo 8 della Legge 23/2014 (la legge delega) ha espressamente previsto, quale criterio direttivo, “l’individuazione dei confini fra le fattispecie di elusione e quelle di evasione fiscale e delle relative conseguenze sanzionatorie”.
Inoltre, l’articolo 3 della legge di delega fiscale rubricato “Stima e monitoraggio dell’evasione fiscale”, comma 1 lettera d), prevede l’istituzione, presso il MEF, di una commissione, senza diritto a compensi, emolumenti, indennità o rimborsi di spese, composta da un numero massimo di quindici esperti indicati dal Ministero dell’economia e delle finanze, dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT), dalla Banca d’Italia e dalle altre amministrazioni interessate. Tale commissione, che si avvale del contributo delle associazioni di categoria, degli ordini professionali, delle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, delle associazioni familiari e delle autonomie locali, redige un rapporto annuale sull’economia non osservata e sull’evasione fiscale e contributiva che, fra i vari obiettivi si pone anche quello di individuare le linee di intervento e di prevenzione contro la diffusione del fenomeno dell’evasione fiscale e contributiva, nonché quelle volte a stimolare l’adempimento spontaneo degli obblighi fiscali.
Tali premesse per dire che il sistema fiscale italiano, nella sua logica di persuasione al pagamento delle imposte, è sbilanciato sempre e solo sull’aspetto sanzionatorio, senza che la stessa tax compliance (vale a dire l’adesione spontanea dei contribuenti ai loro obblighi fiscali) sia in egual modo controbilanciata da sgravi fiscali per coloro che adempiono correttamente alle proprie obbligazioni tributarie.
È dunque necessario puntare ad un’evoluzione del sistema fiscale italiano!!
Evoluzione nel senso del cambiamento, facendo in modo che lo stesso, basato anche sugli incentivi e sgravi, rappresenti una leva anche per lo sviluppo economico, in una logica di collaborazione fra cittadini ed Erario, in modo tale che quest’ultimo possa esser percepito meno oppressivo di quanto realmente rappresenta.
Proprio lo stimolo alla tax-compliance potrebbe rappresentare una delle linee guida cui la Legge di delega potrebbe riferirsi nella stesura dei decreti delegati.
Modificare il punti di vista della tax compliance, oggi sbilanciata sull’aspetto sanzionatorio, nella previsione invece di strumenti che, nel contempo, possano agganciare la diminuzione del tax rate a delle premialità fiscali nei confronti di coloro i quali sono sempre adempienti e corretti nei loro doveri verso l’Erario.
Riconoscere dunque una detassazione sulla base della propria affidabilità non può che incentivare la tax compliance fra Amministrazione finanziaria e cittadini in un’ottica persuasiva, tale da guidare il comportamento del contribuente verso l’adempimento spontaneo ai propri obblighi tributari.
Ad esempio, con riferimento ai:
  1. controlli di cui all’articolo 36-bis del DPR 600/73, la cui finalità è quella del controllo sulla liquidazione delle imposte, dei contributi, dei premi e dei rimborsi dovuti in base alla dichiarazione dei contribuenti (modello unico) o dei sostituti di imposta, modello 770 (In tal caso l’Agenzia delle Entrate non si limiterà alla rilevazione formale di errori ma anche alla rideterminazione della maggiore imposta da versare a carico del contribuente o alla rettifica del credito erariale chiesto a rimborso);
  2. comunicazioni emesse dall’Agenzia delle Entrate a seguito di controllo formale di cui all’articolo 36-ter del DPR 600/73, che tenderanno invece alla verifica della corretta determinazione delle imposte, delle ritenute, dei contributi dichiarati, con la documentazione conservata dal contribuente e con i dati desunti anche dal contenuto delle dichiarazioni presentate da altri soggetti quali sostituti d’imposta, enti previdenziali ed assistenziali, banche,

 

In entrambi i casi è la stessa Agenzia delle Entrate che specifica che il contribuente è invitato a fornire chiarimenti e dimostrare la correttezza dei dati dichiarati

 

È proprio in questa fase che si considera l’ipotesi di inserire delle premialità per la correttezza del comportamento fiscale da parte del contribuente sottoposto ad un controllo, regolarità in tal caso riscontrata dall’ufficio proprio mediante la rettifica dell’avviso inoltrato.
Se il contribuente fosse consapevole che, in caso di controllo, l’esito di quest’ultimo fosse positivo, vale a dire che l’Ufficio non sollevasse alcuna eccezione, una siffatta ipotesi potrebbe essere maggiormente incentivante affinché vengano rispettati correttamente gli adempimenti tributari.
Staremo a vedere!!!!!